IMU-TASI VERSAMENTO SALDO 2019
SALDO ANNO 2019: SCANDENZA VERSAMENTO ENTRO IL 16 DICEMBRE 2019
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Dettagli della notizia
IMU
L’imposta è dovuta per tutti gli immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) presenti sul territorio comunale. L’abitazione principale con relative pertinenze e le fattispecie ad essa equiparate, (come descritte nell’art.15 del regolamento IUC) sono escluse dal pagamento.
E’ confermata la riduzione del 50% dell’imposta dovuta sugli immobili concessi in comodato d’uso gratuito purché vengano rispettati i seguenti requisiti:
- Il comodato avvenga tra parenti di primo grado (genitori/figli);
- Il contratto di comodato sia registrato;
- Il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato
- Il comodatario deve utilizzare l’immobile come abitazione di residenza;
A seguito dell’approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 03-04-2019 l’aliquota base è fissata al 9,50 per mille;
Per le abitazioni principali con relative pertinenze (categorie catastali A/1,A/8 e A/9) l'aliquota è fissata al 5 per mille.
TASI
La tassa è dovuta per il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, con esclusione dei terreni agricoli, presenti sul territorio comunale.
E’ confermata l’abolizione della TASI per l’abitazione principale con relative pertinenze, e le fattispecie ad essa equiparate con esclusione delle categorie catastali (A/1,A/8 e A/9) A seguito dell’approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 03-04-2019 l’aliquota base è fissata al 1,20 per mille;
Per le abitazioni principali con relative pertinenze (categorie catastali A/1,A/8 e A/9) l'aliquota è fissata al 1 per mille. Taviano . Città dei Fiori (Lecce – Italy) L’esenzione dalla Tasi è stata estesa anche ai soggetti che adibiscono a propria abitazione principale la casa detenuta in locazione, per la quota di loro competenza.
Nel caso di immobili concessi in comodato d’uso gratuito, che risultino per il comodatario immobili di residenza e relative pertinenze, la tassa è dovuta dal solo proprietario nella misura del 50% della quota di ripartizione prevista dal regolamento IUC (80%), mentre il comodatario rimane escluso dalla tassazione.
Per tutti gli altri immobili in locazione rimane salva la ripartizione nella misura del 80% per il proprietario e del 20% per locatario.
Per informazioni: Ufficio Comunale delle Entrate
Tel. 0833.916213 – fax. 0833.916270
mail: ufficiotributitaviano@hotmail.it ragioneria.comune.taviano@pec.rupar.puglia.it
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