Concessione di Contributi a Sostegno dei Canoni di Locazione – ANNO 2020
Banco Pubblico per la concessione di contributi a sostegno dei canoni di locazione, anno 2020.
Dettagli della notizia
L'Amministrazione Comunale con (Deliberazione Giunta n.17 del 25.01.2022) ha approvato il Bando per la concessione di Contributi a sostegno dei canoni di locazione anno 2020 per un importo complessivo pari ad euro € 69.567,53.
DESTINATARI DEGLI INTERVENTI
Possono presentare domanda per l’accesso al fondo i conduttori di immobili ubicati nell’ambito del territorio Comunale, destinati a residenza, con contratto di locazione con validità di registrazione nel 2020, in possesso dei requisiti minimi indicati nel modulo di domanda oltre a quelli riporti di seguito:
- Cittadini italiani o di paesi membri della Comunità Europea che risultino abitualmente domiciliati ovvero cittadini di altri Paesi in possesso di residenza presso il Comune.
- Fascia(a) reddito annuo imponibile complessivo dell’anno 2020 (risultante dalla dichiarazione dei redditi 2021) secondo quanto citato dal D.M. del 7/6/99, art. 1, comma 1. Per tale fascia a), il limite massimo di reddito è fissato in € 13.405,08 rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%;
- Fascia(b) reddito annuo imponibile complessivo dell’anno 2020 (risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata nel 2021), secondo quanto citato dal medesimo D.M. del 7/6/99 calcolato secondo le modalità di cui all’art. 21 della L. n. 457/78 e successive modificazioni. Per tale fascia b), il limite massimo di reddito è fissato in € 15.250,00, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%;
I destinatari dei contributi sui canoni di locazione anno 2020 potranno essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico – L.R. 15.11.2017 n. 45 art. 6 comma 4 lett. b) aventi i seguenti requisiti:
- genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno cinque anni;
- disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell’importo stabilito per l’assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell’organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento all’altro coniuge;
- presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
Ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L.R. n. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.
Le Domande dovranno essere compilate utilizzando il Modulo allegato e presentate ENTRO il 28 FEBBRAIO 2022:
- a mano presso lo sportello Ufficio Protocollo nei seguenti giorni di apertura al pubblico (lun. mar. mer. ven. dalle ore 8:00 alle 13:00 il giovedi solo dalle ore 15:30 alle 17:30)
- via mail al seguente indirizzo: protocollo.comune.taviano@pec.rupar.puglia.it
INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi agli Uffici Responsabili del procedimento per via telefonica o previo appuntamento ai seguenti numeri: 0833 916221 – 0833 916215.