Giovedì, 02 Agosto 2012.
Con Ordinanza n. 41 del 25 luglio 2012, il Sindaco Carlo Portaccio ha disposto che per gli scarichi esistenti e per gli scarichi di nuovi insediamenti civili in zone ubicate all’interno dei centri abitati (capoluogo e marina), ricadenti in zone territoriali omogenee del tipo “A”, “B” e “C” ai sensi del D.I. n. 1444/1968, non servite da pubblica fognatura, è ammissibile, previa richiesta corredata da documentazione tecnica redatta da tecnico abilitato, l’utilizzo di vasche di deposito temporaneo dei reflui a condizione che queste rispettino le caratteristiche costruttive e i sistemi di gestione riportati all’art. 183 del D.Lgs. 152/2006 (come sostituito dall’art. 10 del D.Lgs n. 205/2010 e come modificato dall’art. 28 comma 2, L. n. 35/2012).
Lo svuotamento dovrà avvenire, ad opera di ditte autorizzate, con cadenza commisurata all’impianto per come dimensionato e comunque almeno annualmente.
È fatto obbligo al titolare dello scarico di tenere un Registro di Carico e Scarico nel quale devono essere indicati per ogni svuotamento, i volumi estratti, la loro destinazione e gli estremi della Ditta che ha effettuato le operazioni di spurgo.