IL SINDACO
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visti in particolare gli artt. 50 e 54 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Vista la nota inviata al Comune di Taviano, dalla Responsabile FERROVIE DEL SUD EST – Gruppo Ferrovie dello Stato, con nota prot. BUEI/MAN/1392 (priva di data) ed acquisita al prot. 0015752 del 20.10.2022, con oggetto: Richiesta Ordinanza Sindacale per l’eliminazione fattori di rischio per prevenzione caduta alberi e/o rami a seguito di precipitazioni nevose in aree limitrofe alla sede ferroviaria della linea Gallipoli-Casarano, con la quale viene rappresentato che:
in ragione dell’approssimarsi della stagione invernale, la presenza di vegetazione arborea, erbacea ed arbustiva lungo le linee ferroviarie rappresenta un potenziale pericolo per l’alta probabilità di caduta alberi e/o rami per l’eventuale sovraccarico dovuto a precipitazioni di carattere nevoso.
Pertanto, al fine di limitare sino ad eliminare il verificarsi di tale pericolo determinato dalla presenza di alberi in terreni privati limitrofi al tracciato ferroviario e in considerazione dei gravi potenziali effetti sul servizio di trasporto pubblico locale,
si richiede
Art. 52
Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia misurarsi in proiezione orizzontale.
Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.
Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.
Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un’altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell’altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.
Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.
(...) le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.
Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.
Art. 55
I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a boschi ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.
Art. 56
Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all’esercizio ferroviario.
Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ‹ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.
La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.
Ritenuto di dover intervenire con i poteri di Ufficiale di Governo in materia di sicurezza pubblica;
Ritenuto necessario per quanto emerso, ai fini precauzionali per la salute e la sicurezza delle persone, provvedere ad assicurare la sicurezza della circolazione ferroviaria, allo scopo di scongiurare qualsiasi rischio per la pubblica e privata incolumità;
Visti: T.U. Leggi Sanitarie R.D. n.1265 del 27.07.1934; D. Lgs 152/2006; Regolamento Comunale di Igiene e Sanità Pubblica, approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 22.02.1995; T.U. Ordinamento EE.LL. D. Lgs. 267/2000;
Rilevato che risulta estremamente difficoltoso provvedere alla notifica diretta ai proprietari degli immobili confinanti e prospicienti con la sede della linea ferroviaria;
ORDINA
a tutti i proprietari, titolari di diritti reali e/o conduttori a qualsiasi titolo, di beni immobili confinanti/prospicienti con la sede ferroviaria, nel territorio comunale:
DISPONE
AVVERTE
che, in caso di mancato adempimento, si procederà all’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 7bis comma 1 del TUEL n. 267/2000 ed a valutare gli eventuali ulteriori provvedimenti esperibili ed opportuni ivi compresa l’eventuale esecuzione coattiva a spese degli obbligati e l’eventuale trasmissione degli atti all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, per le valutazione del caso;
INFORMA
che, ai sensi dell’art. 8 della L. 241/1990:
Amministrazione competente è il Comune di Taviano, con sede in 73057 Taviano (Le) alla Piazza del Popolo n. 19 – tel. 0833 916241
pec: protocollo.comune.taviano@pec.rupar.puglia.it
Il Comando di Polizia Locale vigilerà per l’ottemperanza della presente ordinanza oltre che, in caso di inadempienza del presente provvedimento, per l’applicazione ai trasgressori delle sanzioni previste dalla Legge.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione (legge 06.12.1971 n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199).
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
Il SINDACO
Dott. Giuseppe TANISI