Il Sindaco, considerato l’evolversi della situazione epidemiologica e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, ha ritenuto necessario adottare delle misure organizzative idone e volte a contenere e limitare al minimo i contatti sociali al fine di controllare ed impedire la circolazione del virus.
Pertanto ORDINA a tutti i titolari di esercizi commerciali di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, tramite DISTRIBUTORI AUTOMATICI non presidiati, con decorrenza DAL 21 GENNAIO 2021 FINO AL 5 MARZO 2021, salvo ulteriori proroghe legate all’evoluzione pandemica, l’adozione delle seguenti misure:
AVVERTE
La mancata osservanza del presente provvedimento, comporta la denuncia per violazione dell’art. 650 del Codice Penale (inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità), oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative previste.
SANZIONI
Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alla presente ordinanza, saranno punite con le sanzioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla legge n. 74/2020 e all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni , dalla legge n. 35/2020, con l’applicazione della sanzione amministrativa di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00 . Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività d’impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
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